Vengono considerati esercizi di Affittacamere le strutture composte da non più di sei camere e con non più di 12 posti letto. Le camere ed i posti letto devono essere ubicati in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’appartamento in cui si svolge l’attività di affittacamere deve possedere i requisiti strutturali e igienico edilizi previsti per le civili abitazioni dal locale Regolamento Edilizio comunale. Coloro che svolgono l’attività di affittacamere possono somministrare inoltre, limitatamente alle persone alloggiate all’interno dell’appartamento, alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni igienico sanitarie. In questo caso il Comune provvederà ad annotare in calce alla licenza di somministrazione l’attività complementare di affittacamere
AFFITTACAMERE PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE
L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale che ‘non professionale’. Sono da considerarsi affittacamere non professionali coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio. Questi sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi. L’attività svolta da titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, invece, viene definita ‘professionale’.
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
I locali devono essere ubicati in una zona nella quale è permesso lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva/affittacamere in base agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre è necessaria la conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia. La destinazione d’uso dei locali deve essere compatibile con l’attività di struttura ricettiva/affittacamere e non può essere modificata ai fini urbanistici. I locali devono rispettare le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Devono quindi essere muniti di un servizio igienico sanitario completo ogni sei persone o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OFFERTO
Le camere da letto devono essere arredate, oltre che da un letto, da una sedia o sgabello per persona, un armadio, un cestino rifiuti e un tavolo. Inoltre, devono essere comodamente accessibili, senza dover attraversare altre camere o servizi destinati alla famiglia o altro ospite. Ogni camera deve essere fornita di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La pulizia delle camere ed il cambio di biancheria devono essere garantite ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana.
COSA FARE PER INIZIARE L’ATTIVITÀ
Per iniziare l’attività occorre presentare al Comune, dove avrà sede l’attività, una denuncia di inizio di attività (DIA), anche utilizzando i moduli prestampati predisposti dai Comuni. Per chi come me è di Milano può visionare il sito del Comune di Milano www.comune.milano.it e scaricare la modulistica richiesta.
Coloro che apriranno l’attività nel comune di Firenze, il sito è www.comune.fi.it e nel comune di Roma www.comune.roma.it.
La Denuncia di Inizio Attività deve essere consegnata a:
Settore Commercio – Ufficio Licenze ex P.S.
via Larga 12 – terzo piano – stanza 384 – aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
oppure
Protocollo Generale – Via Larga 12 – piano terra – orari al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e il sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00
Nel caso di nuova apertura l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia. Contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato deve dare comunicazione all’ufficio
Ufficio Competente:
Ufficio Licenze ex P.S.
via Larga 12 – terzo piano – stanza 384
tel. 02 88462240
Sulla DIA devono essere assolutamente riportate
- le generalità del titolare l’attività
- il numero e ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva
- il numero dei posti letto
- i servizi igienici a disposizione degli ospiti
- gli eventuali servizi accessori offerti all’utenza
Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione solo dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti soggettivi del titolare o dell’eventuale rappresentante e dopo aver accertato fondatezza delle caratteristiche funzionali dei locali e dei requisiti igienico-sanitari. Gli accertamenti dei requisiti strutturali vengono svolti attraverso sopralluoghi di agenti abilitati oppure con l’acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e controfirmata da un tecnico abilitato attestante la conformità delle strutture e dell’impiantistica. Il Comune comunica poi alla Giunta Regionale ed alla locale Azienda Promozione Turistica il rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha carattere permanente: annualmente il titolare dovrà fare dichiarazione di prosieguo dell’attività medesima al Comune.
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’
Il titolare dell’attività deve informare il Comitato provinciale prezzi in merito ai prezzi applicati entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. La mancata denuncia comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. Gli affittacamere devono esporre, nell’appartamento, in modo, perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi praticati nell’anno in corso e delle caratteristiche dell’appartamento e devono esporre, in ogni camera, sempre in modo perfettamente visibile, un cartellino che indichi il prezzo massimo del pernottamento e degli eventuali servizi offerti nell’anno in corso.
Il titolare ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate. Presso la struttura ricettiva, poi, deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna con la denominazione nonché l’indicazione della tipologia.
OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI CESSAZIONE
Il titolare dell’attività che decide di cessare temporaneamente o definitivamente l’attività deve darne preventivo avviso al Comune. La cessazione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili, per fondati motivi, dal Comune una sola volta e per ulteriori sei mesi. Trascorso tale termine l’attività si intende cessata.